Art. 9.
(Procedura dinanzi al tribunale per la famiglia in composizione monocratica).

      1. La domanda al tribunale per la famiglia è introdotta con ricorso di parte. Il giudice può assumere d'ufficio le informazioni ritenute necessarie. Il giudice,

 

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sentite le parti ed il pubblico ministero, decide con decreto o con sentenza ai sensi della legislazione vigente in materia.